Art. 440. I tesorieri e gli agenti pagatori possono accettare, sotto la loro personale responsabilita', quietanze o ricevute stese su foglio a parte, in cui sia dichiarato il ricevimento della somma e sia espressa in tutte lettere la somma stessa, la causa del pagamento, e occorrendo, la mensualita' o rata cui si riferisce. Se i creditori non sanno o non possono scrivere, appongono sulla quietanza in foglio a parte un segno di croce, come e' detto nello articolo precedente. Appiedi di ciascuna delle quietanze in foglio a parte i tesorieri ed agenti pagatori notano la data del pagamento, e poscia le uniscono ai titoli pagati facendone su di essi menzione.