(Regolamento-art. 440)
 
                              Art. 440. 
 
  I tesorieri e gli agenti pagatori possono accettare, sotto la  loro
personale responsabilita', quietanze o ricevute  stese  su  foglio  a
parte, in cui  sia  dichiarato  il  ricevimento  della  somma  e  sia
espressa in tutte lettere la somma stessa, la causa del pagamento,  e
occorrendo, la mensualita' o rata cui si riferisce. 
 
  Se i creditori non sanno o non possono  scrivere,  appongono  sulla
quietanza in foglio a parte un segno di croce, come  e'  detto  nello
articolo precedente. 
 
  Appiedi di ciascuna delle quietanze in foglio a parte  i  tesorieri
ed agenti pagatori notano la data del pagamento, e poscia le uniscono
ai titoli pagati facendone su di essi menzione.