(Regolamento-art. 441)
 
                              Art. 441. 
 
  All'atto del pagamento i tesorieri e  gli  agenti  pagatori  devono
apporre sui mandati, buoni ed ordini, e sulle quietanze in  foglio  a
parte, il marchio colla dizione «pagato» e  l'indicazione  del  luogo
ove segue il pagamento.