(Regolamento-art. 447)
 
                              Art. 447. 
 
  Qualora una persona sola sia delegata a riscuotere gli stipendi  ed
assegni degli impiegati addetti ad un medesimo uffizio, giusta l'art.
411, essa deve dare quietanza in pie'  dell'ordine  di  pagamento  ed
indicare in tutte lettere la somma effettivamente riscossa.