(Regolamento-art. 449)
 
                              Art. 449. 
 
  Per i mandati od ordini che comprendono  ritenzioni,  le  quietanze
dei creditori sono date per la somma netta effettivamente pagata. 
 
  Se le somme delle ritenute sono da introitarsi come  entrate  dello
Stato, saranno osservate le  disposizioni  del  capo  XIV  di  questo
titolo VII.