(Regolamento-art. 450)
 
                              Art. 450. 
 
  Per quelle spese dello Stato il pagamento dalle quali deve constare
da quietanza dei creditori o dei loro rappresentanti  data  per  atto
pubblico, i ministri o i loro delegati debbono stipulare il  relativo
atto senza intervento dei tesorieri o degli altri agenti pagatori,  e
dare in pagamento come fogli equivalenti a danaro gli ordini  emessi,
facendovi annotazione della quietanza data con  l'atto  stipulato  ed
indicando la persona che rilascio' la quietanza stessa, ed alla quale
percio' sono da pagarsi gli ordini medesimi.