Art. 450. Per quelle spese dello Stato il pagamento dalle quali deve constare da quietanza dei creditori o dei loro rappresentanti data per atto pubblico, i ministri o i loro delegati debbono stipulare il relativo atto senza intervento dei tesorieri o degli altri agenti pagatori, e dare in pagamento come fogli equivalenti a danaro gli ordini emessi, facendovi annotazione della quietanza data con l'atto stipulato ed indicando la persona che rilascio' la quietanza stessa, ed alla quale percio' sono da pagarsi gli ordini medesimi.