Art. 451. Sino a che i mandati di anticipazione ed i mandati od ordini collettivi restano presso i tesorieri provinciali, le somme pagate in acconto non devono figurare come danaro in cassa, ma sibbene essere allibrate nei registri dei tesorieri stessi e computati nei loro conti sotto il titolo: pagamenti in conto di mandati d'anticipazione e collettivi delle amministrazioni centrali, non che di ordini collettivi delle Intendenze di finanza, giustificando tali pagamenti colla produzione di note specifiche firmate dai controllori e dagli intendenti di finanza. I mandati od ordini di cui sopra sono portati a discarico dei tesorieri per la somma effettivamente pagata allora soltanto che sieno stati del tutto estinti, o che sia trascorso il termine fissato pel loro pagamento, o che sia noto non essere piu' dovute o non potersi piu' pagare le quote insolute. In tali casi i mandati ed ordini predetti sono definitivamente compresi nei conti dei tesorieri, e gl'importi relativi sono diffalcati dal titolo suaccennato. Per la tesoreria centrale le note specifiche saranno firmate dal controllore di essa e dal direttore generale del tesoro.