(Regolamento-art. 451)
 
                              Art. 451. 
 
  Sino a che i mandati  di  anticipazione  ed  i  mandati  od  ordini
collettivi restano presso i tesorieri provinciali, le somme pagate in
acconto non devono figurare come danaro in cassa, ma  sibbene  essere
allibrate nei registri dei tesorieri  stessi  e  computati  nei  loro
conti sotto il titolo: pagamenti in conto di mandati  d'anticipazione
e collettivi  delle  amministrazioni  centrali,  non  che  di  ordini
collettivi delle Intendenze di finanza, giustificando tali  pagamenti
colla produzione di note specifiche firmate dai controllori  e  dagli
intendenti di finanza. 
 
  I mandati od ordini di cui  sopra  sono  portati  a  discarico  dei
tesorieri per la somma  effettivamente  pagata  allora  soltanto  che
sieno stati del tutto estinti, o che sia trascorso il termine fissato
pel loro pagamento, o che sia noto  non  essere  piu'  dovute  o  non
potersi piu' pagare le quote insolute. 
 
  In tali casi i mandati  ed  ordini  predetti  sono  definitivamente
compresi  nei  conti  dei  tesorieri,  e  gl'importi  relativi   sono
diffalcati dal titolo suaccennato. 
 
  Per la tesoreria centrale le note specifiche  saranno  firmate  dal
controllore di essa e dal direttore generale del tesoro.