Art. 453. I mandati emessi e pagati nei modi stabiliti dal presente regolamento producono effetto definitivo, tanto nei conti dei tesorieri, quanto in quelli delle Amministrazioni dello Stato, ancorche' dopo il pagamento sia riconosciuto che con essi furono pagate somme indebite o maggiori delle dovute. Le Amministrazioni competenti curano la ricuperazione di tali somme ed il loro versamento nelle tesorerie, in conto entrate reintegrabili ai capitoli dei bilanci della spesa; dandone avviso alla Direzione generale del tesoro perche' autorizzi il tesoriere a ricevere la somma. Nelle quietanze e nei conti relativi, saranno riferite le indicazioni principali del mandato col quale ebbe luogo l'indebito pagamento, e sara' espresso se la somma ricuperata e versata sia a conto od a saldo. Se i mandati contengono errori a pregiudizio dei creditori, si provvede colla emissione di altri mandati al pagamento delle somme ancora dovute.