(Regolamento-art. 453)
 
                              Art. 453. 
 
  I  mandati  emessi  e  pagati  nei  modi  stabiliti  dal   presente
regolamento  producono  effetto  definitivo,  tanto  nei  conti   dei
tesorieri,  quanto  in  quelli  delle  Amministrazioni  dello  Stato,
ancorche' dopo il pagamento sia  riconosciuto  che  con  essi  furono
pagate somme indebite o maggiori delle dovute. 
 
  Le Amministrazioni competenti curano la ricuperazione di tali somme
ed il loro versamento nelle tesorerie, in conto entrate reintegrabili
ai capitoli dei bilanci della spesa; dandone  avviso  alla  Direzione
generale del tesoro perche' autorizzi  il  tesoriere  a  ricevere  la
somma. 
 
  Nelle  quietanze  e  nei  conti  relativi,  saranno   riferite   le
indicazioni principali del mandato col quale  ebbe  luogo  l'indebito
pagamento, e sara' espresso se la somma ricuperata e  versata  sia  a
conto od a saldo. 
 
  Se i mandati contengono errori  a  pregiudizio  dei  creditori,  si
provvede colla emissione di altri mandati al  pagamento  delle  somme
ancora dovute.