Art. 454. Per la reintegrazione ai capitoli del bilancio delle somme indebitamente pagate e poscia ricuperate, i Ministeri trasmettono di volta in volta al ministro del tesoro analoga domanda, contenente le precise indicazioni dei mandati coi quali ebbe luogo l'indebito pagamento e delle quietanze rilasciate dalle tesorerie per la restituzione. Il ministro del tesoro, riconoscendo giustificata la domanda, procede nel modo indicato all'articolo 187.