(Allegato-art. 124)
 
                              Art. 124. 
 
                        (Offerta fuori sede) 
 
  1. Nell'attivita' di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di
servizi e attivita' di investimento, di  depositi  strutturati  e  di
prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del Testo Unico, le
SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse
dalle  banche,  le  banche,  gli  intermediari  finanziari   iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, le societa' di gestione
del risparmio, le societa' di gestione UE,  le  SICAV,  le  SICAF,  i
GEFIA UE e la societa' Poste Italiane - Divisione  Servizi  di  Banco
Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, nel rapporto  diretto  con
la  clientela  si  avvalgono  dei  consulenti  finanziari   abilitati
all'offerta fuori sede al fine di adempiere alle prescrizioni di  cui
al Libro III e all'articolo 93. 
 
  2. Nell'attivita' di offerta fuori sede di quote o azioni di  OICR,
le societa' di gestione del risparmio, le societa' di gestione UE, le
SICAV, le SICAF e i GEFIA UE si attengono ai limiti e alle previsioni
di cui agli articoli 107 e 109. 
 
  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche all'offerta fuori
sede dei servizi accessori e dei fondi pensione aperti da parte delle
SIM, imprese di investimento UE e  imprese  di  paesi  terzi  diverse
dalle banche.