Art. 124. (Offerta fuori sede) 1. Nell'attivita' di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi e attivita' di investimento, di depositi strutturati e di prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del Testo Unico, le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, le societa' di gestione del risparmio, le societa' di gestione UE, le SICAV, le SICAF, i GEFIA UE e la societa' Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, nel rapporto diretto con la clientela si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede al fine di adempiere alle prescrizioni di cui al Libro III e all'articolo 93. 2. Nell'attivita' di offerta fuori sede di quote o azioni di OICR, le societa' di gestione del risparmio, le societa' di gestione UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE si attengono ai limiti e alle previsioni di cui agli articoli 107 e 109. 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche all'offerta fuori sede dei servizi accessori e dei fondi pensione aperti da parte delle SIM, imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi diverse dalle banche.