ART. 246
Imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all'estero dai soggetti
che trasferiscono la residenza in Italia
(articolo 24-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 1, comma 154, legge 11 dicembre 2016, n. 232)
1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in
Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per
l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del
presente articolo, dei redditi prodotti all'estero individuati
secondo i criteri di cui all'articolo 185, comma 2, a condizione che
non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi
d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di
validita' dell'opzione. L'imposta sostitutiva non si applica ai
redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera d), realizzati nei
primi cinque periodi d'imposta di validita' dell'opzione.
2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1,
relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui al comma 1 e'
dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone
fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei
redditi percepiti, nella misura di euro 300.000 per ciascun periodo
d'imposta in cui e' valida la predetta opzione. Tale importo e'
ridotto a euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei
familiari di cui al comma 6. L'imposta e' versata in un'unica
soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle
imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il
contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche. L'imposta non e' deducibile da nessun'altra imposta o
contributo.
3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver
ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello
presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera f), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del
comma 1 ed e' efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le
persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la
giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima
residenza fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione.
L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli
idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorita'
fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza
fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione.
4. L'opzione di cui al comma 1 e' revocabile e comunque cessa di
produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di
validita' dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso
in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte,
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli
effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la
decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.
5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per se' o per uno o piu' dei
familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facolta' di non
avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento
ai redditi prodotti in uno o piu' Stati o territori esteri, dandone
specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con
successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi
prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime
ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti
all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio
estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri
di cui all'articolo 25.
6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui al comma
1, l'opzione ivi prevista puo' essere estesa nel corso di tutto il
periodo dell'opzione a uno o piu' dei familiari di cui all'articolo
433 del codice civile, purche' soddisfino le condizioni di cui al
comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la
giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende
il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di
validita' dell'opzione. L'estensione dell'opzione puo' essere
revocata in relazione a uno o piu' familiari di cui al secondo
periodo. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del
soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La
decadenza dal regime di uno o piu' dei familiari per omesso o
parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non
comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma
1.
7. Gli effetti dell'opzione di cui al presente articolo non sono
cumulabili con quelli previsti dagli articoli 225 e 226, commi da 1 a
5.