(Testo unico imposte sui redditi-art. 246)
                              ART. 246 
Imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all'estero dai  soggetti
              che trasferiscono la residenza in Italia 
(articolo 24-bis decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
1986, n. 917; articolo 1, comma 154, legge 11 dicembre 2016, n. 232) 
 
1. Le persone fisiche  che  trasferiscono  la  propria  residenza  in
Italia  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  possono  optare  per
l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di  cui  al  comma  2  del
presente  articolo,  dei  redditi  prodotti  all'estero   individuati
secondo i criteri di cui all'articolo 185, comma 2, a condizione  che
non  siano  state  fiscalmente  residenti   in   Italia,   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno  pari  a  nove  periodi
d'imposta nel corso dei dieci  precedenti  l'inizio  del  periodo  di
validita' dell'opzione.  L'imposta  sostitutiva  non  si  applica  ai
redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera d),  realizzati  nei
primi cinque periodi d'imposta di validita' dell'opzione. 
2. Per  effetto  dell'esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma  1,
relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui  al  comma  1  e'
dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle  persone
fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere  dall'importo  dei
redditi percepiti, nella misura di euro 300.000 per  ciascun  periodo
d'imposta in cui e' valida  la  predetta  opzione.  Tale  importo  e'
ridotto a euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno  dei
familiari di cui  al  comma  6.  L'imposta  e'  versata  in  un'unica
soluzione entro la data prevista per il versamento  del  saldo  delle
imposte  sui  redditi.  Per  l'accertamento,   la   riscossione,   il
contenzioso e le sanzioni si applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle   persone
fisiche. L'imposta  non  e'  deducibile  da  nessun'altra  imposta  o
contributo. 
3. L'opzione di cui al comma  1  deve  essere  esercitata  dopo  aver
ottenuto  risposta  favorevole  a  specifica  istanza  di  interpello
presentata all'Agenzia delle  entrate,  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 1, lettera f), della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  entro  il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa al  periodo
d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del
comma 1 ed e' efficace a decorrere  da  tale  periodo  d'imposta.  Le
persone  fisiche  di  cui  al  comma  1  indicano   nell'opzione   la
giurisdizione  o  le  giurisdizioni  in  cui  hanno  avuto   l'ultima
residenza fiscale prima  dell'esercizio  di  validita'  dell'opzione.
L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni,  attraverso  gli
idonei  strumenti  di  cooperazione  amministrativa,  alle  autorita'
fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di  ultima  residenza
fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. 
4. L'opzione di cui al comma 1 e'  revocabile  e  comunque  cessa  di
produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di
validita' dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso
in ipotesi di omesso o parziale versamento,  in  tutto  o  in  parte,
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono  fatti  salvi  gli
effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.  La  revoca  o  la
decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione. 
5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per se' o per uno o piu' dei
familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facolta'  di  non
avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con  riferimento
ai redditi prodotti in uno o piu' Stati o territori  esteri,  dandone
specifica indicazione in sede di esercizio  dell'opzione  ovvero  con
successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi
prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica  il  regime
ordinario e compete il  credito  d'imposta  per  i  redditi  prodotti
all'estero. Ai fini  dell'individuazione  dello  Stato  o  territorio
estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri
di cui all'articolo 25. 
6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui  al  comma
1, l'opzione ivi prevista puo' essere estesa nel corso  di  tutto  il
periodo dell'opzione a uno o piu' dei familiari di  cui  all'articolo
433 del codice civile, purche' soddisfino le  condizioni  di  cui  al
comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita  l'opzione  indica  la
giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si  estende
il  regime  avevano  l'ultima  residenza  prima   dell'esercizio   di
validita'  dell'opzione.  L'estensione   dell'opzione   puo'   essere
revocata in relazione a uno  o  piu'  familiari  di  cui  al  secondo
periodo. La  revoca  dall'opzione  o  la  decadenza  dal  regime  del
soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai  familiari.  La
decadenza dal regime di  uno  o  piu'  dei  familiari  per  omesso  o
parziale  versamento  dell'imposta  sostitutiva  loro  riferita   non
comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al  comma
1. 
7. Gli effetti dell'opzione di cui  al  presente  articolo  non  sono
cumulabili con quelli previsti dagli articoli 225 e 226, commi da 1 a
5.