(Testo unico imposte sui redditi-art. 247)
                              ART. 247 
Imposizione sostitutiva sui redditi da pensione di fonte  estera  dei
          soggetti che trasferiscono la residenza in Italia 
(articolo 24-ter decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 246, le persone fisiche,
titolari dei redditi da pensione di cui  all'articolo  51,  comma  2,
lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono  in  Italia
la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  in  uno  dei
comuni appartenenti al territorio delle  regioni  Sicilia,  Calabria,
Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia,  o  in  uno
dei comuni di cui agli allegati 1, 2  e  2-bis  al  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati  dagli  eventi
sismici del 6  aprile  2009,  avente  comunque  una  popolazione  non
superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei
redditi di  qualunque  categoria,  prodotti  all'estero,  individuati
secondo i criteri di cui all'articolo  185,  comma  2,  a  un'imposta
sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con  aliquota  del  7  per
cento per ciascuno dei periodi di imposta di validita' dell'opzione. 
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata  dalle  persone  fisiche
che  non  siano  state  fiscalmente  residenti  in  Italia  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d'imposta  precedenti  a
quello in cui l'opzione  diviene  efficace  ai  sensi  del  comma  5.
Possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che
trasferiscono la residenza da  Paesi  con  i  quali  sono  in  vigore
accordi di cooperazione amministrativa. 
3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la  giurisdizione  o
le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale  prima
dell'esercizio di validita'  dell'opzione.  L'Agenzia  delle  entrate
trasmette tali  informazioni,  attraverso  gli  idonei  strumenti  di
cooperazione   amministrativa,   alle   autorita'    fiscali    delle
giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza  fiscale  prima
dell'esercizio di validita' dell'opzione. 
4. L'opzione di cui al comma 1 e' valida per  i  primi  nove  periodi
d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace  ai  sensi  del
comma 5. 
5. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata nella dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta  in  cui  viene  trasferita  la
residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed e' efficace  a  decorrere
da tale periodo d'imposta. 
6. L'imposta e' versata in unica soluzione entro il termine  previsto
per  il  versamento  del  saldo  delle  imposte  sui   redditi.   Per
l'accertamento, la riscossione,  il  contenzioso  e  le  sanzioni  si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  previste  per
l'imposta sui redditi. L'imposta non e'  deducibile  da  nessun'altra
imposta o contributo. 
7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso  di  revoca  da
parte del contribuente sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  nei
periodi  d'imposta  precedenti.  Gli  effetti  dell'opzione  non   si
producono  laddove  sia  accertata  l'insussistenza   dei   requisiti
previsti dal presente articolo, ovvero  cessano  al  venir  meno  dei
medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione  cessano,  altresi',  in
caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di  cui
al comma 1  nella  misura  e  nel  termine  previsti,  salvo  che  il
versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di
scadenza del  pagamento  del  saldo  relativo  al  periodo  d'imposta
successivo a quello a cui l'omissione si riferisce.  Resta  fermo  il
pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 1,  del  testo
unico delle sanzioni tributarie amministrative e  penali  di  cui  al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e  degli  interessi.  La
revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una  nuova
opzione. 
8. Le persone fisiche di  cui  al  comma  1  possono  manifestare  la
facolta' di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta  sostitutiva
con riferimento ai redditi prodotti in uno o piu' Stati  o  territori
esteri,  dandone  specifica  indicazione   in   sede   di   esercizio
dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in
tal caso, per i redditi  prodotti  nei  suddetti  Stati  o  territori
esteri si applica il regime ordinario e compete il credito  d'imposta
per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione  dello
Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano
i medesimi criteri di cui all'articolo 25. 
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  sono
stabilite le modalita' del regime di cui al presente articolo.