ART. 247
Imposizione sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera dei
soggetti che trasferiscono la residenza in Italia
(articolo 24-ter decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 246, le persone fisiche,
titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 51, comma 2,
lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia
la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei
comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria,
Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno
dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi
sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non
superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei
redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati
secondo i criteri di cui all'articolo 185, comma 2, a un'imposta
sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per
cento per ciascuno dei periodi di imposta di validita' dell'opzione.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata dalle persone fisiche
che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d'imposta precedenti a
quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 5.
Possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che
trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore
accordi di cooperazione amministrativa.
3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o
le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima
dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'Agenzia delle entrate
trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di
cooperazione amministrativa, alle autorita' fiscali delle
giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima
dell'esercizio di validita' dell'opzione.
4. L'opzione di cui al comma 1 e' valida per i primi nove periodi
d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del
comma 5.
5. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la
residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed e' efficace a decorrere
da tale periodo d'imposta.
6. L'imposta e' versata in unica soluzione entro il termine previsto
per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per
l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per
l'imposta sui redditi. L'imposta non e' deducibile da nessun'altra
imposta o contributo.
7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da
parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei
periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione non si
producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei
medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione cessano, altresi', in
caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui
al comma 1 nella misura e nel termine previsti, salvo che il
versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di
scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta
successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. Resta fermo il
pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 1, del testo
unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi. La
revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova
opzione.
8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la
facolta' di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva
con riferimento ai redditi prodotti in uno o piu' Stati o territori
esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio
dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in
tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori
esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta
per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello
Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano
i medesimi criteri di cui all'articolo 25.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' del regime di cui al presente articolo.