Allegato I.9
Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
(Articolo 43)
Articolo 1.
1. Il presente allegato definisce le modalita' e i termini di
adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni da utilizzare, in relazione a ogni singolo
procedimento tecnico-amministrativo all'interno della stazione
appaltante, per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture e volti alla manutenzione e alla
gestione dell'intero ciclo di vita del cespite immobiliare o
infrastrutturale, fino alla sua dismissione. L'utilizzo di questi
metodi e strumenti costituisce parametro di valutazione dei requisiti
premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Le stazioni appaltanti, prima di adottare i processi relativi alla
gestione informativa digitale delle costruzioni per i singoli
procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo
valore delle opere, provvedono necessariamente a:
a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale,
secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai
metodi e agli strumenti digitali di modellazione, anche per
assicurare che quello preposto ad attivita' amministrative e tecniche
consegua adeguata formazione e requisiti di professionalita' ed
esperienza in riferimento altresi' ai profili di responsabili della
gestione informativa di cui al comma 3;
b) definire e attuare un piano di acquisizione e di manutenzione
degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi
decisionali e informativi;
c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e
analitica esplicazione delle procedure di controllo e gestione volte
a digitalizzare il sistema organizzativo dei processi relativi
all'affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici, oltre che
per la gestione del ciclo di vita dei beni disponibili e
indisponibili. Tale atto di organizzazione e' integrato con gli
eventuali sistemi di gestione e di qualita' della stazione
appaltante.
3. Le stazioni appaltanti che adottano i metodi e gli strumenti di
cui al comma 1 nominano un gestore dell'ambiente di condivisione dei
dati e almeno un gestore dei processi digitali supportati da modelli
informativi. Tali stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni
intervento un coordinatore dei flussi informativi all'interno della
struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15
del codice. Tali gestori e coordinatori devono conseguire adeguata
competenza anche mediante la frequenza, con profitto, di appositi
corsi di formazione.
4. Le stazioni appaltanti adottano un proprio ambiente di
condivisione dati, definendone caratteristiche e prestazioni, la
proprieta' dei dati e le modalita' per la loro elaborazione,
condivisione e gestione nel corso dell'affidamento e della esecuzione
dei contratti pubblici, nel rispetto della disciplina del diritto
d'autore, della proprieta' intellettuale e della riservatezza. I dati
e le informazioni per i quali non ricorrono specifiche esigenze di
riservatezza ovvero di sicurezza sono resi interoperabili con le
banche dati della pubblica amministrazione ai fini del monitoraggio,
del controllo e della rendicontazione degli investimenti previsti dal
programma triennale dei lavori pubblici e dal programma triennale
degli acquisti di beni e servizi. I requisiti informativi sono resi
espliciti nei documenti di fattibilita' delle alternative progettuali
e di indirizzo preliminare e devono permettere l'integrazione delle
strutture di dati generati nel corso di tutto il processo.
5. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili
mediante formati aperti non proprietari. I dati sono elaborati in
modelli informativi disciplinari multidimensionali e orientati a
oggetti. Le informazioni prodotte sono gestite tramite flussi
informativi digitalizzati all'interno di un ambiente di condivisione
dei dati e sono condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla
costruzione e alla gestione dell'intervento. I dati sono fruibili
secondo formati aperti non proprietari e standardizzati da organismi
indipendenti, in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma
6, in modo da non richiedere l'utilizzo esclusivo di specifiche
applicazioni tecnologiche.
6. Per assicurare uniformita' di utilizzo dei metodi e degli
strumenti di cui al comma 1, le specifiche tecniche contenute nella
documentazione di gara, compreso il capitolato informativo, fanno
riferimento alle norme tecniche di cui al regolamento (UE) n.
1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012
nel seguente ordine di rilevanza:
a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i
Paesi dell'Unione europea, pubblicate in Italia con la codifica UNI
EN oppure UNI EN ISO;
b) norme tecniche internazionali di recepimento volontario,
pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO;
c) norme tecniche nazionali valevoli negli ambiti non coperti dalle
UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia con la codifica UNI.
7. Ai fini del presente articolo rilevano le norme internazionali
recepite dall'Unione europea della serie UNI EN ISO 19650, fungendo
altresi' da utile riferimento le norme della serie UNI 11337. In
assenza di norme tecniche di cui alle lettere a), b) e c) del comma
6, si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali o
internazionali di comprovata validita'. Quanto meno nell'ambito della
singola stazione appaltante ovvero del singolo ente concedente,
l'uniformita' puo' essere ulteriormente incrementata con la
predisposizione di documenti e di repertori operativi connessi
all'atto di organizzazione di cui al comma 2, lettera c), quali linee
guida specifiche o librerie di oggetti informativi da configurare in
modo integrato ai preesistenti sistemi di gestione della
amministrazione.
8. In caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria, le stazioni appaltanti predispongono un capitolato
informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con la
definizione dei requisiti informativi e con il documento di indirizzo
alla progettazione di cui all'articolo 41 del codice e al relativo
allegato 1.7, che contiene almeno:
a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi
i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto
della natura dell'opera, della fase di processo e del tipo di
appalto;
b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di
produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei
contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi
decisionali e gestionali, oltre eventualmente al modello informativo
relativo allo stato attuale;
c) la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di
condivisione dei dati e alle condizioni di proprieta', di accesso e
di validita' del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla
sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto
d'autore e della proprieta' intellettuale;
d) le disposizioni relative al mantenimento dei criteri di
interoperabilita' degli strumenti informativi nel tempo.
9. Per l'avvio di procedure di affidamento di lavori con progetto
esecutivo o con appalto integrato, le stazioni appaltanti
predispongono un capitolato informativo coerente con il livello di
progettazione posto a base di gara. I documenti contrattuali
disciplinano gli obblighi dell'appaltatore in materia di gestione
informativa digitale delle costruzioni.
10. Per gli affidamenti di cui ai commi 8 e 9 valgono, in
particolare, le seguenti regole:
a) la documentazione di gara e' resa disponibile tra le parti,
tramite l'ambiente di condivisione dei dati, su supporto informatico
per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto
dei documenti e con quanto previsto dal capitolato informativo;
b) il partecipante alla procedura competitiva con utilizzo del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa presenta
un'offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti
nel capitolato informativo;
c) l'affidatario, dopo la stipula del contratto e prima dell'avvio
della esecuzione dello stesso, predispone un piano di gestione
informativa, da sottoporre all'approvazione della stazione
appaltante, soggetto a eventuali aggiornamenti e modifiche nel corso
dell'esecuzione del contratto;
d) la consegna di tutti i contenuti informativi richiesti avviene
tramite l'ambiente di condivisione dei dati della stazione
appaltante;
e) il soggetto affidatario cura il coordinamento della gestione
informativa per rendere i dati compatibili tra loro, nel rispetto del
capitolato informativo e del piano di gestione informativa
presentato;
f) l'attivita' di verifica della progettazione di cui all'articolo 42
del codice e' effettuata avvalendosi dei metodi e degli strumenti di
cui al comma 1 del presente articolo;
g) fino all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di
cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi
e' definita dalla loro esplicitazione tramite elaborati grafici e
documentali in stretta coerenza, possibilmente, con il modello
informativo per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e
alfanumerici;
h) la documentazione di gara puo' essere resa disponibile anche in
formato digitale, fermo restando che a tutti gli effetti, in caso di
mancata coerenza tra modello informativo e documentazione grafica
tradizionale, e' considerata valida quella tradizionale;
i) a decorrere dall'introduzione obbligatoria dei metodi e degli
strumenti di cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei contenuti
informativi e' definita dai modelli informativi nei limiti in cui
cio' sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi
devono, in ogni caso, essere relazionati al modello informativo
all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati.
11. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti
mediante l'utilizzo dei metodi e degli strumenti di gestione
informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non
e' in possesso delle competenze necessarie, all'interno del suo
ufficio e' nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il
collaudo finale o la verifica di conformita', l'affidatario consegna
il modello informativo dell'opera realizzata per la successiva
gestione del ciclo di vita del cespite immobiliare o
infrastrutturale. La verifica di questo modello rientra fra le
attivita' di collaudo e di verifica di conformita'.
12. Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle
stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere definiti,
per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso dell'esecuzione
dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative,
processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, quali oggetti di
valutazione ai fini della premialita', ove ammissibile, dei contenuti
delle offerte dei candidati. In particolare, possono essere definiti
requisiti e proposte:
a) per l'integrazione della gestione delle informazioni con la
gestione del progetto e con la gestione del rischio;
b) per facilitare la gestione dell'ambiente di condivisione dei dati
nell'ambito della cyber security;
c) per incrementare il livello di protezione, di riservatezza e di
sicurezza dei dati, con particolare riferimento all'ambiente di
condivisione dei dati;
d) per utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per
raggiungere obiettivi di sostenibilita' ambientali anche attraverso i
principi del green public procurement;
e) per incrementare, in senso computazionale, attraverso il piano di
gestione informativa, la produzione e la consegna dei modelli
informativi e il loro collegamento con gli altri contenuti
informativi presenti nell'ambiente di condivisione dei dati;
f) che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e
informazioni utili per l'esercizio delle proprie funzioni ovvero per
il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilita' dei
modelli informativi;
g) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di
supportare digitalmente i processi autorizzativi;
h) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di
supportare digitalmente le attivita' di verifica e di validazione dei
progetti;
i) per supportare la formulazione e la valutazione di varianti
migliorative e di mitigazione del rischio;
l) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per
incrementare la transizione dalla progettazione esecutiva alla
progettazione costruttiva, a dispositivi digitali relativi alla
modellazione informativa multi-dimensionale attinente al monitoraggio
e al controllo dell'avanzamento temporale ed economico dei lavori, al
ricorso a soluzioni tecnologiche di realta' aumentata e immersiva;
m) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per
incrementare digitalmente le condizioni di salute e di sicurezza nei
cantieri;
n) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per
incrementare digitalmente le condizioni relative alla gestione
ambientale e circolare nei cantieri;
o) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per
incrementare le condizioni di comunicazione e di interconnessione tra
le entita' presenti in cantiere finalizzate a facilitare le relazioni
intercorrenti tra le parti in causa;
p) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative a
modalita' digitali per la tracciabilita' dei materiali e delle
forniture e per la tracciabilita' dei processi di produzione e
montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita
dell'opera;
q) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative alla
dotazione, al termine degli stessi, del corredo informativo utile
all'avvio del funzionamento del cespite e delle attivita' a esso
connesse;
r) con riferimento alla fase di gestione delle opere, che permettano
di supportare digitalmente il governo delle prestazioni del cespite e
i suoi livelli di fruibilita'.
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, una commissione per il monitoraggio degli esiti, delle
difficolta' incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di
applicazione delle disposizioni del presente allegato, nonche' per
individuare misure preventive o correttive per il loro superamento,
anche al fine di consentire l'aggiornamento di tali disposizioni.