(Allegato I.14-art. 4)
 
                             Articolo 4 
            Ambito oggettivo di applicazione e validita' 
 
1. I prezzari elaborati dalle regioni e dalle  province  autonome  di
concerto  con  le  articolazioni  territoriali  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti devono essere utilizzati ai fini della
quantificazione definitiva del limite di spesa per  la  realizzazione
di un'opera.  La  concertazione  tra  ciascuna  regione  o  provincia
autonoma e la corrispondente articolazione territoriale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, avviene in sede di elaborazione
del prezzario mediante la partecipazione e l'espressione  del  parere
di rappresentanti del  provveditorato  interregionale  per  le  opere
pubbliche territorialmente competente nell'ambito dei  lavori  svolti
dagli organi o tavoli tecnici o commissioni all'uopo costituiti dalle
regioni o province autonome. 
2. I prezzari cessano di avere validita' al 31 dicembre di ogni  anno
e possono  essere  transitoriamente  utilizzati  fino  al  30  giugno
dell'anno  successivo  per  i  progetti  a  base  di  gara   la   cui
approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero: 
a) nel caso di un progetto di fattibilita' tecnica economica da porre
a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato  entro  il
30 giugno, e' possibile utilizzare  il  prezzario  vigente  nell'anno
precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il
30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a  base  di
gara utilizzando il prezzario vigente; 
b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora
il medesimo sia approvato entro il 30 giugno,  si  utilizza  l'elenco
dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel  caso
in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi  potranno  essere
dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente. 
3. Il termine di approvazione di cui al comma 2, lettere a) e b),  e'
riferito alla data di adozione dell'atto di approvazione del progetto
posto a base di gara. 
4. I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli  interventi
cosi' come descritti e attengono a cantieri con  normale  difficolta'
di esecuzione. Se non diversamente indicato, essi non comprendono gli
importi  relativi  a  eventuali  opere  connesse   o   complementari,
indispensabili  all'esecuzione  delle  lavorazioni  descritte.   Tali
ulteriori   importi   devono   essere   determinati    e    computati
separatamente. 
5. Ferma restando, ove ammessa e  autorizzata,  la  pubblicazione  in
forme diverse del prezzario, la versione ufficiale e'  esclusivamente
quella pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), sul  sito
della regione o della provincia autonoma competente e  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti tramite  il  Servizio  Contratti
Pubblici (SCP).