(CODICE CIVILE-art. 343)
                              Art. 343. 
 
                      (Apertura della tutela). 
 
  Se entrambi i genitori sono morti o per  altre  cause  non  possono
esercitare la patria potesta', si apre la tutela  presso  la  pretura
del mandamento dove e' la sede principale degli  affari  e  interessi
del minore. 
 
  Se il tutore e' domiciliato o trasferisce  il  domicilio  in  altro
mandamento, la tutela puo' essere  ivi  trasferita  con  decreto  del
tribunale.