Art. 343. (Apertura della tutela). Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potesta', si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove e' la sede principale degli affari e interessi del minore. Se il tutore e' domiciliato o trasferisce il domicilio in altro mandamento, la tutela puo' essere ivi trasferita con decreto del tribunale.