(Protocollo-art. 87)
                               Art. 87 
 
  1. Nel termine di tre anni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
Trattato, il Consiglio, con deliberazione unanime, su proposta  della
Commissione  e  dopo  consultata  l'Assemblea  stabilisce   tutti   i
regolamenti o  le  direttive  utili  ai  fini  dell'applicazione  dei
principi contemplati dagli articoli 85 e 86. 
  Tali disposizioni,  qualora  non  siano  state  adottate  entro  il
termine suindicato, sono stabilite  dal  Consiglio,  che  delibera  a
maggioranza  qualificata  su  proposta  della  Commissione  e  previa
consultazione dell'Assemblea. 
  2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare,  lo
scopo di: 
    a) garantire l'osservanza dei divieti  di  cui  all'articolo  85,
paragrafo 1, e all'art. 86, comminando ammende e penalita' di mora, 
    b)  determinare  le  modalita'  di  applicazione  dell'art.   85,
paragrafo 3,  avendo  riguardo  alla  necessita'  di  esercitare  una
sorveglianza efficace  e,  nel  contempo,  semplificare,  per  quanto
possibile, il controllo amministrativo, 
    c) precisare, eventualmente, per i  vari  settori  economici,  il
campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 85 e 86, 
    d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della  Corte
di giustizia nell'applicazione  delle  disposizioni  contemplate  dal
presente paragrafo, 
    e) definire i rapporti  fra  le  legislazioni  nazionali  da  una
parte, e  le  disposizioni  della  presente  sezione  nonche'  quelle
adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.