Art. 88 Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'art. 87, le autorita' degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilita' di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, in conformita' del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell'art. 85, in particolare del paragrafo 3, e dell'art. 86.