(Protocollo-art. 88)
                               Art. 88 
 
  Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni  adottate
in  applicazione  dell'art.  87,  le  autorita'  degli  Stati  membri
decidono in merito all'ammissibilita' di intese e  allo  sfruttamento
abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, in conformita'
del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell'art.  85,  in
particolare del paragrafo 3, e dell'art. 86.