(Protocollo-art. 89)
                               Art. 89 
 
  1. Senza pregiudizio dell'art. 88, la Commissione, fin dall'entrata
in funzione, vigila perche' siano applicati i principi fissati  dagli
articoli 85 e 86. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato  membro  o
d'ufficio, e in collegamento con le autorita' competenti degli  Stati
membri che le  prestano  la  loro  assistenza,  i  casi  di  presunta
infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di
un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine. 
  2. Qualora non sia posto termine alle  infrazioni,  la  Commissione
constata l'infrazione ai principi con una  decisione  motivata.  Essa
puo' pubblicare tale decisione e  autorizzare  gli  Stati  membri  ad
adottare le necessarie misure,  di  cui  definisce  le  condizioni  e
modalita', per rimediare alla situazione.