(Allegato I.7-art. 36)
                            Articolo 36. 
Verifica  attraverso  strutture  tecniche  interne  o  esterne   alla
                        stazione appaltante. 
 
1. La stazione appaltante provvede all'attivita'  di  verifica  della
progettazione attraverso strutture e personale tecnico della  propria
amministrazione,  ovvero  attraverso  strutture  tecniche  di   altre
amministrazioni di cui puo' avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma
4, del codice. 
2. Nei casi di inesistenza  delle  condizioni  di  cui  al  comma  1,
nonche' nei casi  di  accertata  carenza  di  organico,  la  stazione
appaltante, per il  tramite  del  responsabile  unico  del  progetto,
affida l'appalto di  servizi  avente  a  oggetto  la  verifica  della
progettazione a soggetti esterni. 
3.  Per  sistema  interno  di  controllo   di   qualita',   ai   fini
dell'articolo 35, si intende un  sistema  coerente  con  i  requisiti
della norma UNI EN ISO 9001.