(Allegato I.7-art. 40)
                            Articolo 40. 
                   Verifica della documentazione. 
 
1. La verifica  da  parte  del  soggetto  preposto  al  controllo  e'
effettuata sui documenti progettuali previsti dal presente  allegato,
per ciascun livello della progettazione. 
2. Con riferimento agli aspetti del controllo di cui al  comma  1  si
deve: 
a) per le  relazioni  generali,  verificare  che  i  contenuti  siano
coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonche' con  i
requisiti definiti nello studio di fattibilita' ovvero nel  documento
preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni
di  autorizzazione  e  approvazione  facenti  riferimento  alla  fase
progettuale precedente; 
b) per le relazioni di calcolo: 
1) verificare che le ipotesi  e  i  criteri  assunti  alla  base  dei
calcoli siano coerenti  con  la  destinazione  dell'opera  e  con  la
corretta applicazione delle disposizioni  normative  e  regolamentari
pertinenti al caso in esame; 
2) verificare che il dimensionamento dell'opera, con  riferimento  ai
diversi componenti, sia stato svolto completamente, in  relazione  al
livello di progettazione da verificare, e che  i  metodi  di  calcolo
utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare  leggibili,
chiari e interpretabili; 
3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto  delle
elaborazioni  grafiche   e   delle   prescrizioni   prestazionali   e
capitolari; 
4) verificare la correttezza del  dimensionamento  per  gli  elementi
ritenuti piu' critici,  che  devono  essere  desumibili  anche  dalla
descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; 
5) verificare che le scelte progettuali costituiscano  una  soluzione
idonea in relazione  alla  durabilita'  dell'opera  nelle  condizioni
d'uso e manutenzione previste; 
c) per  le  relazioni  specialistiche,  verificare  che  i  contenuti
presenti siano coerenti con: 
1) le specifiche esplicitate dal committente; 
2) le norme cogenti; 
3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza
della documentazione progettuale; 
4) le regole di progettazione; 
d)  per  gli  elaborati  grafici,  verificare  che   ogni   elemento,
identificabile sui grafici, sia descritto  in  termini  geometrici  e
che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato
univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema  di
identificazione che possa porlo in riferimento  alla  descrizione  di
altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari; 
e) per i capitolati,  i  documenti  prestazionali,  e  lo  schema  di
contratto,  verificare  che  ogni  elemento,   identificabile   sugli
elaborati grafici, sia adeguatamente  qualificato  all'interno  della
documentazione prestazionale  e  capitolare;  verificare  inoltre  il
coordinamento tra le prescrizioni del progetto e  le  clausole  dello
schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
f) per la documentazione di stima economica, verificare che: 
1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo  sommario  della
spesa siano  coerenti  con  la  qualita'  dell'opera  prevista  e  la
complessita' delle necessarie lavorazioni; 
2) i prezzi  unitari  assunti  come  riferimento  siano  dedotti  dai
vigenti prezzari della stazione appaltante o  dai  listini  ufficiali
vigenti nell'area interessata; 
3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di  tutte  le  voci
per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari; 
4) i prezzi unitari assunti a base  del  computo  metrico  estimativo
siano coerenti con le analisi dei  prezzi  e  con  i  prezzi  unitari
assunti come riferimento; 
5) gli elementi di computo metrico estimativo  comprendano  tutte  le
opere previste nella  documentazione  prestazionale  e  capitolare  e
corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 
6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 
7) le misure delle opere computate siano corrette, operando  anche  a
campione o per categorie prevalenti; 
8) i totali calcolati siano corretti; 
9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino
la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a
scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e
le categorie per le quali  sono  necessari  lavori  o  componenti  di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante  complessita'  tecnica,
quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o  piu'  di
tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo  totale  dei
lavori; 
10) le stime economiche relative a piani di gestione  e  manutenzione
siano riferibili a opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o
che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla  scienza
in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente; 
11) i piani economici  e  finanziari  siano  tali  da  assicurare  il
perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario; 
g) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare  che  sia
redatto per tutte le tipologie di  lavorazioni  da  porre  in  essere
durante la realizzazione dell'opera e  in  conformita'  dei  relativi
magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati  tutti  gli
aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi  e
sull'effettiva cantierabilita' dell'opera, coerentemente  con  quanto
previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81; 
h)  per  il  quadro  economico,  verificare  che  sia  stato  redatto
conformemente a quanto previsto dall'articolo 17; 
i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni
di legge previste per il livello di progettazione. 
3. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di  gestione  informativa
digitale delle costruzioni di cui  all'articolo  43  del  codice,  il
capitolato informativo e il  piano  di  gestione  informativa  per  i
servizi  di  verifica  della  progettazione  devono  disciplinare  le
modalita' di verifica della conformita' tra i contenuti  dei  modelli
informativi e quelli dei documenti e degli elaborati da essi  tratti,
oltreche' indicare quali contenitori informativi  e  quali  documento
non siano relazionabili ai modelli informativi.