(Allegato I.7-art. 43)
                            Articolo 43. 
                              Garanzie. 
 
1. La polizza richiesta  al  soggetto  incaricato  dell'attivita'  di
verifica ha le seguenti caratteristiche: 
a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico  di  verifica,
la  polizza  deve  avere  durata  fino  alla  data  di  rilascio  del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione e  un  massimale  di
importo: 
1) non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il  limite
di  500.000  euro,  per  lavori  di  importo  inferiore  alla  soglia
stabilita dall'articolo 14 del codice; 
2) non inferiore al 10 per cento  dell'importo  dei  lavori,  con  il
limite di 1.500.000 euro, nel  caso  di  lavori  di  importo  pari  o
superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessita'
puo' essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al
20 per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro; 
b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attivita' di  verifica
sia coperto  da  una  polizza  professionale  generale  per  l'intera
attivita',  la  polizza  deve  essere  integrata  attraverso   idonea
dichiarazione della compagnia  di  assicurazione  che  garantisca  le
condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.