Art. 166 
                     Norme tecniche radionavali 

 
    1. Il Ministro  delle  comunicazioni,  con  proprio  decreto,  di
concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo  delle
navi  nazionali,  le  stazioni  e  gli  apparati  radioelettrici  sia
obbligatori, per effetto delle  disposizioni  sulla  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare o di altre  disposizioni,  sia
facoltativi. 
    2. Gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a  bordo  di
navi italiane, devono essere conformi ai requisiti  tecnici  previsti
dalla normativa vigente.