Art. 171
                         Installazioni d'ufficio
    1.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa
con  il Ministero, puo' disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore,
l'impianto  e  l'esercizio  delle  stazioni  radioelettriche  e degli
apparati  radioelettrici  obbligatori  a  bordo di quelle navi per le
quali  non  si  sia  ottemperato  agli  obblighi di cui agli articoli
precedenti,  ma  che  debbano  esercitare  la navigazione in servizio
pubblico o di interesse nazionale.