Art. 172
    Norme  e  divieti  relativi ad emissioni radioelettriche in acque
                            territoriali
    1.  E'  vietato  di  fare  uso delle stazioni radiotelegrafiche e
radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo,
installate  a  bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in
sosta  nelle  acque  dello  Stato, o che siano in partenza, salvo per
avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi
di   urgenza   nella  prima  mezz'ora  dopo  l'arrivo,  o  quando  le
comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate
per misura sanitaria.
    2.  Tale  divieto  non si applica alle stazioni radio telefoniche
operanti nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino
con le stazioni costiere italiane.
    3.  Il  divieto  previsto dal comma 1 non si applica, altresi', a
tutte  le  stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni
marittime  via satellite gestito da Inmarsat. L'uso di tali stazioni,
tuttavia,  puo'  essere  limitato,  sospeso o proibito in determinati
porti  o  aree  delle  acque  territoriali  per  motivi  di  pubblica
sicurezza  o  per  ragioni  connesse  alla  operativita'  delle Forze
armate.
    4.  L'autorita'  marittima portuale ha facolta' di procedere alla
chiusura  a  chiave  ed  al suggellamento delle porte di accesso agli
impianti  radiotelegrafici  e radiotelefonici od alla inutilizzazione
temporanea di detti impianti.
    5.  Le  chiavi  devono essere consegnate al comandante della nave
che  rimane,  a  tutti gli effetti di legge, custode della integrita'
dei sigilli.
    6.   Il  disuggellamento  o  la  riapertura  delle  porte  od  il
ripristino  della  funzionalita'  degli  impianti  sono  eseguiti dal
comandante   della   nave   dopo   l'uscita  di  questa  dalle  acque
territoriali,  salva  la  facolta'  di procedervi in ogni momento nei
casi  di  pericolo  o  richiesta  di  soccorso e sempreche' manchi la
possibilita' di comunicare comunque con la terraferma.
    7. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura
delle  porte  ed al ripristino della funzionalita' degli impianti nei
casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari del
Ministero, nonche' dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti
e della difesa, all'uopo incaricati.
    8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda
da euro 120,00 a euro 485,00.