Art. 262.
           Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

  1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
    a)  con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000
a  12.000  euro per la violazione degli articoli 223, commi da 1 a 3,
225,  226,  228,  commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 236, comma 3,
237,  238,  comma 1, 239, comma 2, 240, commi 1 e 2, 241 e 242, commi
1,  2  e  5, lettera b), 250, commi 1, 2 e 4, 251, 253, comma 1, 254,
255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma
1;
    b)  con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000
a  4.000  euro  per  la  violazione degli articoli 223, comma 1, 227,
commi  1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1 e 4, 240, comma
3, 248, comma 1, e 252;
    c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000
euro  per la violazione degli articoli 250, comma 3, e 256, commi 5 e
7;
    d)  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000
euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253,
comma 3, e 260, commi 2 e 3.