Art. 250 
                        Campi di tiro a segno 
 
1. I campi di tiro a  segno  impiantati  a  spese  dello  Stato  sono
compresi tra gli immobili demaniali militari. 
2.   L'esecuzione   tecnica   dei   lavori   relativi   all'impianto,
sistemazione e manutenzione dei campi di tiro a segno di cui al comma
1 e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa. 
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1  sono  dati  in  uso,  a
titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori  oneri
a carico dello Stato.