Art. 251 
Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro  a  segno  -  Quota  di
                             iscrizione 
 
1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati
sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e
devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a
segno. 
2. L'iscrizione e  la  frequenza  a  una  sezione  di  tiro  a  segno
nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso  di
porto d'armi per la caccia o per uso personale, per  coloro  che  non
hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze  armate  dello
Stato. 
3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di  tiro
a segno nazionale per le  categorie  indicate  ai  commi  1  e  2  e'
stabilita in euro 11,56. Con decreto  dirigenziale  della  competente
direzione del Ministero della difesa, di concerto  con  i  competenti
dirigenti dei Ministeri dell'interno, della giustizia,  dell'economia
e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,
si provvede ad adeguare annualmente detta  quota,  sulla  base  delle
variazioni percentuali del costo della vita  quale  risulta  ai  fini
delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati  a
marzo di ogni anno nella relazione  sulla  situazione  economica  del
Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio  dell'anno  successivo  a
quello di rilevazione.