Art. 307 Contabilita' e pagamenti 1. La contabilita' e' predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante. Il contratto indica i termini e le modalita' di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali. 2. I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantita' e qualita', rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E' facolta' dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Nel caso di ritardato pagamento resto fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 3. Nel caso di acquisto effettuato ricorrendo a centrali di committenza, la contabilita' e' predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante e nel rispetto di quanto eventualmente stabilito nel contratto, accordo ovvero convenzione stipulato tra la centrale di committenza e l'esecutore della prestazione. 4. Si applica l'articolo 140, commi da 1 a 3, intendendosi i riferimenti ai lavori, ivi contenuti, riferiti alle prestazioni di servizi e forniture.