Art. 308 
 
              Sospensione dell'esecuzione del contratto 
 
    1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la
regolare esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  contratto,  il
direttore dell'esecuzione ne  ordina  la  sospensione,  indicando  le
ragioni e l'imputabilita' delle medesime. 
    2. E' ammessa la  sospensione  della  prestazione,  ordinata  dal
direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi  di  avverse
condizioni climatiche, di forza  maggiore,  o  di  altre  circostanze
speciali che impediscano la esecuzione o la  realizzazione  a  regola
d'arte della prestazione; tra le circostanze  speciali  rientrano  le
situazioni che determinano la necessita' di procedere alla  redazione
di  una  variante  in  corso  di   esecuzione   nei   casi   previsti
dall'articolo 311, comma 2, lettera c), qualora  dipendano  da  fatti
non prevedibili al  momento  della  stipulazione  del  contratto.  Si
applicano gli articoli 159 e 160, in quanto compatibili. 
    3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il  responsabile  del
procedimento puo', per ragioni di pubblico  interesse  o  necessita',
ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto  nei  limiti  e
con gli  effetti  previsti  dagli  articoli  159  e  160,  in  quanto
compatibili. 
    4. Il direttore dell'esecuzione del contratto,  con  l'intervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il  verbale
di  sospensione  indicando   le   ragioni   che   hanno   determinato
l'interruzione  delle   prestazioni   oggetto   del   contratto,   le
prestazioni gia' effettuate, le  eventuali  cautele  per  la  ripresa
dell'esecuzione del contratto senza  che  siano  richiesti  ulteriori
oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono  eventualmente
nel luogo dove l'attivita' contrattuale era in corso di  svolgimento.
Il verbale di sospensione e' firmato dall'esecutore. Nel caso in  cui
il direttore  dell'esecuzione  del  contratto  non  coincida  con  il
responsabile del procedimento, il verbale e' inviato  a  quest'ultimo
entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 
    5.  I  verbali  di  ripresa  dell'esecuzione  del  contratto,  da
redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono  venute
a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore  ed
eventualmente inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei
termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica
il nuovo  termine  ultimo  di  esecuzione  del  contratto,  calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e  gli  effetti
da questa prodotti.