Art. 187. 
 
  In difetto  di  convenzioni  internazionali,  le  opere  di  autori
stranieri che non rientrano nelle  condizioni  previste  nel  secondo
comma dell'art. 185 godono della protezione sancita da questa  legge,
a condizione che lo Stato di  cui  e'  cittadino  l'autore  straniero
conceda alle opere di autori italiani una  protezione  effettivamente
equivalente e nei limiti di detta equivalenza. 
 
  Se lo straniero e' apolide o di nazionalita' controversa, la  norma
del comma precedente e' riferita allo  stato  nel  quale  l'opera  e'
stata pubblicata per la prima volta.