Art. 187. In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'art. 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui e' cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza. Se lo straniero e' apolide o di nazionalita' controversa, la norma del comma precedente e' riferita allo stato nel quale l'opera e' stata pubblicata per la prima volta.