Art. 188. 
 
  L'equivalenza  di  fatto,  osservate  le  norme  che  seguono,   e'
accertata e regolata con decreto Reale da emanarsi a norma  dell'art.
3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. 
 
  La durata della protezione dell'opera straniera non puo' in  nessun
caso eccedere quella di cui  l'opera  gode  nello  Stato  di  cui  e'
cittadino l'autore straniero. 
 
  Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della  protezione
un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera  e'  sottoposta
in Italia ad una norma equivalente. 
 
  Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla  condizione
dell'adempimento di formalita', di  dichiarazioni  di  riserva  o  di
depositi di  copie  dell'opera,  o  ad  altre  formalita'  qualsiasi,
l'opera straniera e' sottoposta in Italia  a  formalita'  equivalenti
determinate col decreto Reale. 
 
  Il decreto Reale puo' altresi' sottoporre la protezione  dell'opera
straniera  all'adempimento  di   altre   particolari   formalita'   o
condizioni.