Art. 188. L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, e' accertata e regolata con decreto Reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. La durata della protezione dell'opera straniera non puo' in nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello Stato di cui e' cittadino l'autore straniero. Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera e' sottoposta in Italia ad una norma equivalente. Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione dell'adempimento di formalita', di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie dell'opera, o ad altre formalita' qualsiasi, l'opera straniera e' sottoposta in Italia a formalita' equivalenti determinate col decreto Reale. Il decreto Reale puo' altresi' sottoporre la protezione dell'opera straniera all'adempimento di altre particolari formalita' o condizioni.