Art. 189. 
 
  Le   disposizioni   dell'art.   185    si    applicano    all'opera
cinematografica, al  disco  fonografico  o  apparecchio  analogo,  ai
diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia
ed alle opere  dell'ingegneria,  in  quanto  si  tratti  di  opere  o
prodotti realizzati in Italia o che possono considerarsi nazionali  a
termini di questa legge o di altra legge speciale. 
 
  In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a  dette
opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli articoli 186, 187  e
188.