Art. 59. Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati mobili devono essere racchiusi completamente entro involucri metallici, oppure, nel caso di ruote ad anima piena, protetti con schermi ricoprenti le sole dentature sino alla loro base. Possono, tuttavia, essere tollerate protezioni limitate alla sola zona di imbocco, quando, in relazione ai particolari caratteristiche della macchina o della installazione, quali la ridottissima velocita' degli ingranaggi o la loro ubicazione fuori portata delle persone, dette protezioni offrano sufficiente garanzia di sicurezza. In ogni caso le protezioni di cui al precedente comma devono estendersi, lateralmente, sino alla base della dentatura e devono avere le estremita' periferiche libere foggiate in modo da evitare il pericolo di tranciamento fra il riparo e la corona dentata.