Art. 59. 
 
  Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati mobili devono
essere racchiusi completamente entro involucri metallici, oppure, nel
caso di ruote ad anima piena, protetti con schermi ricoprenti le sole
dentature sino alla loro base. 
  Possono, tuttavia, essere tollerate protezioni limitate  alla  sola
zona di imbocco, quando, in relazione ai particolari  caratteristiche
della macchina o della installazione, quali la ridottissima velocita'
degli ingranaggi o la loro ubicazione fuori  portata  delle  persone,
dette protezioni offrano sufficiente garanzia di sicurezza. 
  In ogni caso le  protezioni  di  cui  al  precedente  comma  devono
estendersi, lateralmente, sino alla base  della  dentatura  e  devono
avere le estremita' periferiche libere foggiate in modo da evitare il
pericolo di tranciamento fra il riparo e la corona dentata.