Art. 104. 
 
  Senza autorizzazione del prefetto sono vietati gli  scavi  a  cielo
aperto per ricerea o  estrazione  di  sostanze  minerali  a  distanze
minori di: 
    a) 10 m: 
      da strade di uso pubblico non carrozzabili; 
      da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico; 
      b) 20 m: 
        da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie;
        da corsi d'acqua, senza opere di difesa; 
        da sostegni o da cavi interrati  di  elettrodotti,  di  linee
telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano
ad uso esclusivo delle escavazioni predette; 
        da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati; 
        e) 50 m: 
          da ferrovie; 
                   da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, 
acquedotti e relativi serbatoi da oleodotti e gasdotti; 
          da costruzioni dichiarate monumenti nazionali. 
        Le  distanze   predette   s'intendono   misurate   in   senso
orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.