Art. 104. Senza autorizzazione del prefetto sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerea o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di: a) 10 m: da strade di uso pubblico non carrozzabili; da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico; b) 20 m: da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie; da corsi d'acqua, senza opere di difesa; da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette; da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati; e) 50 m: da ferrovie; da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi da oleodotti e gasdotti; da costruzioni dichiarate monumenti nazionali. Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.