Art. 106. 
 
  Il  prefetto,  su  proposta  dell'ingegnere  capo  e  sentiti   gli
interessati, puo' disporre con decreto che gli scavi siano  mantenuti
a distanze superiori a quelle  indicate  nell'art.  104,  nei  limiti
riconosciuti appropriati alle esigenze della  sicurezza  in  rapporto
alle caratteristiche dei terreni e dei luoghi. 
  Analoga misura puo' essere adottata dal prefetto su  istanza  delle
pubbliche Amministrazioni o di privati sentito il Distretto minerario
e gli interessati.