Art. 107. 
 
  Le lavorazioni sotterranee devono essere condotte in  modo  da  non
compromettere la sicurezza di: 
    ponti e viadotti di strade carrozzabili, di autostrade e tramvie;
    ferrovie adibite al trasporto di persone; 
    opere di difesa rigide dei corsi d'acqua, dighe di ritenuta; 
    edifici pubblici ed edifici privati non disabitati; 
    costruzioni dichiarate, monumenti nazionali; 
    sostegni di elettrodotti a tensione pari o superiore a 10.000 V; 
    acquedotti destinati al servizio pubblico  e  relative  opere  di
difesa e serbatoi; 
    oleodotti e gasdotti; 
    altre opere di riconosciuto interesse pubblico  o  il  cui  danno
possa mettere in pericolo l'incolumita' delle persone.