Art. 107. Le lavorazioni sotterranee devono essere condotte in modo da non compromettere la sicurezza di: ponti e viadotti di strade carrozzabili, di autostrade e tramvie; ferrovie adibite al trasporto di persone; opere di difesa rigide dei corsi d'acqua, dighe di ritenuta; edifici pubblici ed edifici privati non disabitati; costruzioni dichiarate, monumenti nazionali; sostegni di elettrodotti a tensione pari o superiore a 10.000 V; acquedotti destinati al servizio pubblico e relative opere di difesa e serbatoi; oleodotti e gasdotti; altre opere di riconosciuto interesse pubblico o il cui danno possa mettere in pericolo l'incolumita' delle persone.