Art. 108. Nei confronti delle opere di cui all'articolo precedente non possono eseguirsi senza l'autorizzazione del prefetto coltivazioni minerarie in sotterraneo a distanze inferiori: al doppio della differenza di quota tra i lavori di coltivazione e le opere da tutelare, quando si tratti di terreni sciolti o compressibili, quali argille, sabbie e simili; ai due terzi della suddetta differenza di quota nel caso di terreni costituiti da rocce lapidee. L'autorizzazione e' accordata con decreto secondo le modalita' e le condizioni citate all'art. 105.