Art. 108. 
 
  Nei confronti  delle  opere  di  cui  all'articolo  precedente  non
possono eseguirsi senza l'autorizzazione  del  prefetto  coltivazioni
minerarie in sotterraneo a distanze inferiori: 
    al doppio della differenza di quota tra i lavori di  coltivazione
e le opere da  tutelare,  quando  si  tratti  di  terreni  sciolti  o
compressibili, quali argille, sabbie e simili; 
    ai due terzi della suddetta  differenza  di  quota  nel  caso  di
terreni costituiti da rocce lapidee. 
  L'autorizzazione e' accordata con decreto secondo le modalita' e le
condizioni citate all'art. 105.