Art. 109. 
 
  Il  disposto  dell'articolo  precedente   non   si   applica   alle
escavazioni per gallerie, pozzi e fornelli singoli,  ne'  si  applica
quando si tratti  di  terreni  costituiti  da  roccia  lapidea  e  lo
spessore verticale della parte coltivata sia ovunque inferiore a 1/20
della profondita' nel caso di coltivazione senza  ripiena  o  ad  1/4
della profondita', nel caso di coltivazione con ripiena.