Art. 109. Il disposto dell'articolo precedente non si applica alle escavazioni per gallerie, pozzi e fornelli singoli, ne' si applica quando si tratti di terreni costituiti da roccia lapidea e lo spessore verticale della parte coltivata sia ovunque inferiore a 1/20 della profondita' nel caso di coltivazione senza ripiena o ad 1/4 della profondita', nel caso di coltivazione con ripiena.