Art. 110. 
 
  Il  prefetto,  su  proposta  dell'ingegnere  capo  e  sentiti   gli
interessati, quando abbia fondati motivi di ritenere che le  distanze
stabilite dall'art. 108 non siano sufficienti a tutelare la sicurezza
delle opere di cui allo art. 107, puo', in casi particolari, disporre
con suo decreto che le distanze stesse  siano  aumentate  nei  limiti
riconosciuti appropriati alle esigenze della  sicurezza  in  rapporto
alle caratteristiche dei terreni e dei luoghi.