Art. 112. 
 
  In caso di inosservanza del  disposto  degli  articoli  104  e  107
l'ingegnere capo puo' ordinare la sospensione dei lavori. 
  Analogamente l'ingegnere capo dispone in caso di danni arrecati  ai
luoghi ed alle opere di  cui  all'art.  104  nonostante  l'osservanza
delle distanze prescritte dal presente decreto.