Art. 113. Per il risarcimento dei danni che potrebbero derivare dai lavori a cielo aperto o in sotterraneo, il prefetto, sentiti l'ingegnere capo e gli interessati, puo' imporre una cauzione. Ogni contestazione nella misura della cauzione e' decisa dall'autorita' giudiziaria. Quando e' stata imposta una cauzione, il versamento relativo e' condizione necessaria per l'inizio e la ripresa dei lavori sospesi.