Art. 113. 
 
  Per il risarcimento dei danni che potrebbero derivare dai lavori  a
cielo aperto o in sotterraneo, il prefetto, sentiti l'ingegnere  capo
e gli interessati, puo' imporre una cauzione. 
  Ogni  contestazione  nella  misura   della   cauzione   e'   decisa
dall'autorita' giudiziaria. 
  Quando e' stata imposta una cauzione,  il  versamento  relativo  e'
condizione necessaria per l'inizio e la ripresa dei lavori sospesi.