Art. 371 (Art. 169 Cod. Str.) 
                  (Persone e carichi trasportabili) 
  1. Il numero massimo di persone  trasportabili  sulle  autovetture,
anche  se  adibite  al  trasporto  di  persone  e   di   cose,   gia'
immatricolate alla data del 23 giugno 1966, e' quello indicato  sulle
relative carte di circolazione tra le caratteristiche  tecniche  alla
voce "posti totali  n.  .."  oppure  sulle  licenze  di  circolazione
rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933,  n.1740,  alla
analoga voce "posti n. .. compreso il conducente". 
  2. Le  annotazioni  del  tipo:  posti  2+2,  o  simili,  si  devono
considerare equivalenti a: posti  totali  pari  alla  somma  dei  due
numeri indicati. 
  3. Le  annotazioni  del  tipo:  posti  4/5,  o  simili,  si  devono
considerare equivalenti a: posti totali  pari  al  maggiore  dei  due
numeri indicati. 
  4. Le eventuali variazioni a detto numero di persone  trasportabili
che dovessero essere autorizzate a seguito di ulteriori  verifiche  e
prove  effettuate  sui  prototipi  degli  autoveicoli,  qualora   non
comportino modifiche al veicolo originale,  verranno  annotate  sulle
carte di circolazione degli autoveicoli  dello  stesso  tipo  a  cura
degli uffici provinciali  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.
senza che sia effettuata visita sui singoli veicoli. 
  5. Le variazioni del numero dei posti totali sui veicoli  costruiti
in singoli esemplari saranno annotate sulle carte di  circolazione  a
seguito di verifiche e prove. 
  6.  Ai  fini   della   determinazione   della   massa   complessiva
trasportabile sui veicoli di  cui  all'articolo  167,  comma  1,  del
codice, si  tiene  conto  del  corrispondente  limite  contenuto  nel
documento di circolazione dei veicoli medesimi. 
 
          Nota all'art. 371:
             - Il R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, reca:  "Testo  unico
          di norme per la tutela delle strade e per la circolazione".