Art. 371 (Art. 169 Cod. Str.)
(Persone e carichi trasportabili)
1. Il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture,
anche se adibite al trasporto di persone e di cose, gia'
immatricolate alla data del 23 giugno 1966, e' quello indicato sulle
relative carte di circolazione tra le caratteristiche tecniche alla
voce "posti totali n. .." oppure sulle licenze di circolazione
rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n.1740, alla
analoga voce "posti n. .. compreso il conducente".
2. Le annotazioni del tipo: posti 2+2, o simili, si devono
considerare equivalenti a: posti totali pari alla somma dei due
numeri indicati.
3. Le annotazioni del tipo: posti 4/5, o simili, si devono
considerare equivalenti a: posti totali pari al maggiore dei due
numeri indicati.
4. Le eventuali variazioni a detto numero di persone trasportabili
che dovessero essere autorizzate a seguito di ulteriori verifiche e
prove effettuate sui prototipi degli autoveicoli, qualora non
comportino modifiche al veicolo originale, verranno annotate sulle
carte di circolazione degli autoveicoli dello stesso tipo a cura
degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
senza che sia effettuata visita sui singoli veicoli.
5. Le variazioni del numero dei posti totali sui veicoli costruiti
in singoli esemplari saranno annotate sulle carte di circolazione a
seguito di verifiche e prove.
6. Ai fini della determinazione della massa complessiva
trasportabile sui veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del
codice, si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel
documento di circolazione dei veicoli medesimi.
Nota all'art. 371:
- Il R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, reca: "Testo unico
di norme per la tutela delle strade e per la circolazione".