Art. 133. 
                   Abuso di denominazione bancaria 
  1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo  o
comunicazione rivolta al pubblico,  delle  parole  "banca",  "banco",
"credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni,  anche  in
lingua straniera, idonee a trarre  in  inganno  sulla  legittimazione
allo  svolgimento  dell'attivita'  bancaria  e'  vietato  a  soggetti
diversi dalle banche. 
  2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi  in  cui,
per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a  elementi  di
fatto, le parole o le locuzioni indicate nel comma 1  possono  essere
utilizzate da soggetti diversi dalle banche. 
  3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 e' punito  con  la
multa da lire due milioni a lire venti milioni.