Art. 220 
                              Direttore 
 
  1.  All'Accademia  e'  preposto  un  direttore,  che   sovraintende
all'andamento  didattico,  artistico  e  disciplinare  dell'accademia
stessa. 
  2.  Il  direttore  provvede,  per   quanto   di   sua   competenza,
all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e
risponde del regolare funzionamento  dell'Accademia  direttamente  al
Ministero della pubblica istruzione. Egli compila,  annualmente,  una
relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione. 
  3.  Il  direttore  designa,  all'inizio  dell'anno  scolastico,  il
docente  chiamato  a  sostituirlo,  nelle   funzioni   didattiche   e
disciplinari, in caso di assenza o impedimento. 
  4. Il direttore e' assunto per pubblico  concorso,  per  titoli  ed
esami. 
  5. Il Ministro puo' in via eccezionale, conferire senza concorso il
posto  di  direttore  a  persona  che,  per  opere  compiute  o   per
insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di  singolare  perizia
nella sua arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo  di  prova  la
persona cosi' nominata. 
  6. Il posto di direttore non coperto da titolare e'  affidato,  dal
dirigente preposto  all'istruzione  artistica,  ad  uno  dei  docenti
dell'Accademia.