Art. 221 
                        Collegio dei docenti 
 
  1. Il collegio dei  docenti  e'  composto  dal  direttore,  che  lo
presiede, e dai docenti dell'accademia. 
  2. Il collegio dei docenti esercita i  compiti  per  esso  previsti
dallo statuto dell'Accademia, approvato con regio decreto  25  aprile
1938, n. 742. 
 
          Nota all'art. 221:
             -  Il  R.D. n. 742/1938 reca: Approvazione delle statuto
          della Regia Accademia di arte drammatica in Roma.