Art. 238.
  1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
e' cosi' modificato:
    a) nel primo comma dell'articolo 21 le parole "dal presidente del
tribunale,  o dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal prefetto
o da un suo delegato";
    b)  il  secondo  periodo  del  primo  comma  dell'articolo  25 e'
soppresso;
    c)  nel  secondo  comma dell'articolo 25 le parole "magistrati in
servizio  presso  la pretura circondariale, a riposo od onorari" sono
sostituite  dalle  parole  "dipendenti del Ministero dell'interno con
qualifica non inferiore a consigliere di prefettura".
 
           Note all'art. 238:
            -  Il  D.P.R.  20 marzo 1967, n. 223, reca: "Approvazione
          del   testo   unico   della   legge   per   la   disciplina
          dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
          liste elettorali.".
            - Il testo vigente dell'art. 21 del D.P.R. 20 marzo 1967,
          n.  233,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 21 - (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi
          1, primo periodo, 3 e 4, e legge 22  gennaio  1966,  n.  1,
          art.  16,  commi  1  e  2).  -  In ogni comune capoluogo di
          circondano giudiziario, dopo l'insediamento  del  consiglio
          provinciale,  e'  costituita,  con  decreto  del presidente
          della  corte  di  appello,   una   commissione   elettorale
          circondariale presieduta dal prefetto o da un suo delegato,
          e  composta  da  quattro  componenti effettivi e da quattro
          componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente
          designati dal prefetto, e tre  effettivi  e  tre  supplenti
          designati dal consiglio provinciale.
            La  commissione  rimane  in  carica sino all'insediamento
          della nuova commissione.".
            - Il testo vigente dell'art. 25 del D.P.R. 20 marzo 1967,
          n.  223,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  25 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 19). - Nei
          circondari che abbiano una popolazione superiore ai  50.000
          abitanti   possono   essere  costituite,  su  proposta  del
          presidente      della      commissione       circondariale,
          sottocommissioni  elettorali in proporzione di una per ogni
          50.000 abitanti o frazione di 50.000.
            Le sottocommissioni sono presiedute  dai  dipendenti  del
          Ministero   dell'interno  con  qualifica  non  inferiore  a
          consigliere di prefettura, ed hanno la stessa  composizione
          prevista per la commissione elettorale circondariale.
            Il presidente della commissione mandamentale ripartisce i
          compiti  fra  questa  e le sottocommissioni e ne coordina e
          vigila l'attivita'.
            Per   la   costituzione   ed   il   funzionamento   delle
          sottocommissioni e per il trattamento  economico  spettante
          ai  singoli  componenti  si applicano le disposizioni degli
          articoli 21, 22, 23 e 24.".