Art. 238. 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e' cosi' modificato: a) nel primo comma dell'articolo 21 le parole "dal presidente del tribunale, o dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato"; b) il secondo periodo del primo comma dell'articolo 25 e' soppresso; c) nel secondo comma dell'articolo 25 le parole "magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari" sono sostituite dalle parole "dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura".
Note all'art. 238: - Il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, reca: "Approvazione del testo unico della legge per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.". - Il testo vigente dell'art. 21 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 233, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 21 - (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1, primo periodo, 3 e 4, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 1 e 2). - In ogni comune capoluogo di circondano giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, e' costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal prefetto o da un suo delegato, e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale. La commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova commissione.". - Il testo vigente dell'art. 25 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 25 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 19). - Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Le sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale. Il presidente della commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attivita'. Per la costituzione ed il funzionamento delle sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24.".