(Trattato-art. 276)
 
                              Art. 276 
 
 
  Le  aeronavi  delle  Potenze  alleate  e  associate  avranno  piena
liberta' di passaggio e di atterramento sul territorio dell'Austria e
godranno  degli   stessi   privilegi   delle   aeronavi   austriache,
specialmente in caso di infortunio.