(Trattato-art. 277)
 
                              Art. 277 
 
 
  Le aeronavi delle Potenze alleate e associate in transito verso  un
paese straniero qualsiasi avranno  il  diritto  di  sorvolare,  senza
atterrare, sul territorio austriaco, con riserva dei regolamenti  che
l'Austria potra' emanare e che saranno  egualmente  applicabili  alle
aeronavi austriache e a quelle dei Paesi alleati e associati.