(Trattato-art. 278)
 
                              Art. 278 
 
 
  Gli aerodromi stabiliti in Austria e  aperti  al  traffico  publico
nazionale saranno  aperti  alle  aeronavi  delle  Potenze  alleate  e
associate, vi saranno trattate in condizioni di perfetta  eguaglianza
con le aeronavi austriache, per quanto  concerne  le  tasse  di  ogni
specie, comprese le tasse di atterramento e di aggiustamento.