(Trattato-art. 279)
 
                              Art. 279 
 
 
  Con riserva delle presenti disposizioni, il diritto  di  passaggio,
di transito e di atterramento, previsto dagli  articoli  276,  277  e
278, e' subordinato  all'osservanza  dei  regolamenti  che  l'Austria
potra'  stimar  necessario  di  emanare,  essendo  inteso  che   tali
regolamenti  saranno  applicati  senza  distinzione   alle   aeronavi
austriache e a quelle dei Paesi alleati e associati.