Art. 279 Con riserva delle presenti disposizioni, il diritto di passaggio, di transito e di atterramento, previsto dagli articoli 276, 277 e 278, e' subordinato all'osservanza dei regolamenti che l'Austria potra' stimar necessario di emanare, essendo inteso che tali regolamenti saranno applicati senza distinzione alle aeronavi austriache e a quelle dei Paesi alleati e associati.