(Trattato-art. 280)
 
                              Art. 280 
 
 
  I certificati di nazionalita' o di  navigabilita',  i  brevetti  di
idoneita', e le licenze, rilasciati  o  riconosciuti  validi  da  una
delle Potenze alleate e associate, saranno ammessi  in  Austria  come
validi ed equipollenti ai certificati, brevetti e licenze  rilasciati
dall'Austria.